Il Tar del Lazio ha annullato la bocciatura di uno studente di un liceo scientifico a indirizzo sportivo di Caprarola e ha riconosciuto un risarcimento di 1.500 euro per il danno morale. La decisione è arrivata dopo il ricorso presentato dai genitori del ragazzo, al quale era stata negata l’ammissione alla classe terza al termine dell’anno scolastico 2024/2025.
Il giovane ha una diagnosi riconducibile ai disturbi specifici dell’apprendimento. Secondo i giudici amministrativi, durante gli esami di recupero la scuola non avrebbe rispettato le misure previste dal Piano didattico personalizzato, lo strumento che stabilisce modalità di verifica e supporti adeguati alle esigenze dello studente.
Le prove contestate dalla famiglia
La violazione è stata individuata soprattutto nello svolgimento delle prove di Geostoria e di Scienze naturali, chimiche e biologiche. Il Tar ha ritenuto che i quesiti sottoposti all’alunno presentassero caratteristiche e livelli di complessità non compatibili con quanto previsto dal piano individuale.
La sentenza evidenzia che non sarebbero stati predisposti strumenti di ausilio e supporto ulteriori o complementari, nonostante le condizioni dello studente. Le prove comprendevano, secondo quanto riportato nel provvedimento, quesiti complessi legati alla scrittura, al ragionamento e all’analisi. Al ragazzo, inoltre, sarebbero stati sottoposti fatti aritmetici, formule, algoritmi di calcolo e testi di particolare complessità, benché il piano lo esentasse dalla redazione di compiti scritti contenenti determinati quesiti.
Per il collegio, agli studenti con diagnosi riconducibili ai disturbi specifici dell’apprendimento devono essere garantiti strumenti adeguati non solo nell’attività didattica, ma anche nelle verifiche e negli esami. Nel caso esaminato, le modalità adottate avrebbero quindi inciso sulla valutazione finale e sulla decisione di non ammettere lo studente alla classe successiva.
Riconosciuto il danno morale
La famiglia aveva chiesto anche il risarcimento dei danni patrimoniali, sostenendo che la ripetizione dell’anno avrebbe rallentato il percorso di studi e prodotto conseguenze sull’ingresso nel mondo del lavoro, sul reddito e sui contributi previdenziali. Su questo punto, però, il Tar ha respinto la richiesta, non ritenendo dimostrato il danno economico prospettato.
Diversa la valutazione sulla sofferenza personale. I giudici hanno ritenuto che una bocciatura illegittima possa provocare, nella normalità dei casi, patema d’animo, afflizione, frustrazione e angoscia. Alla luce delle circostanze della vicenda, il collegio ha quindi liquidato 1.500 euro per il danno morale soggettivo.
Il provvedimento dispone l’annullamento della bocciatura e condanna il ministero dell’Istruzione e il liceo, in solido tra loro, a corrispondere la somma riconosciuta ai ricorrenti. L’amministrazione scolastica dovrà inoltre pagare le spese di lite, quantificate in 2.500 euro.