Giustizia amministrativa

Il TAR Lazio conferma le vittorie della ASL Viterbo nelle gare sanitarie

Due ricorsi contro le procedure di gara della ASL di Viterbo sono stati respinti dal TAR del Lazio.

Il TAR Lazio conferma le vittorie della ASL Viterbo nelle gare sanitarie

Il TAR del Lazio ha recentemente respinto due distinti ricorsi contro le procedure di gara bandite dalla ASL di Viterbo, confermando la legittimità delle aggiudicazioni contestate. Con la sentenza n. 9342 del 2026, la Terza Quater del TAR ha esaminato il ricorso relativo alla gara quinquennale per il servizio di sterilizzazione e la fornitura in service dello strumentario chirurgico, del valore superiore a 8 milioni di euro.

La controversia ha riguardato la ricalcolazione dei punteggi dopo l’esclusione di un concorrente e la successiva aggiudicazione della gara. La ricorrente sosteneva che la stazione appaltante avesse violato il principio di “invarianza” delle offerte, contestando vari aspetti dell’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicataria, tra cui la documentazione sulle apparecchiature e la congruità dei costi dichiarati.

Decisioni del TAR

Il collegio ha ritenuto infondate tutte le censure, chiarendo che il principio di invarianza trova applicazione solo dopo l’aggiudicazione definitiva e non nella fase precedente della procedura. Inoltre, la documentazione di gara non imponeva la presentazione di un elenco dettagliato delle apparecchiature né di un progetto obbligatorio di riqualificazione della centrale di sterilizzazione. Anche le contestazioni relative ai costi del personale e agli investimenti previsti sono state respinte, ritenute congrue dalla stazione appaltante.

In una seconda decisione, la sentenza n. 9347 del 2026, il TAR ha respinto anche il ricorso relativo alla gara per la fornitura di sistemi diagnostici rapidi per SARS-CoV-2, RSV e influenza A/B. La società ricorrente contestava la valutazione delle offerte tecniche, sostenendo che il proprio sistema diagnostico fosse superiore per capacità di eseguire simultaneamente i test e rapidità di analisi. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto legittima la valutazione della commissione di gara, evidenziando che la documentazione non richiedeva necessariamente un unico test capace di rilevare tutti i virus, ma solo la possibilità di effettuare analisi multiple.

Il TAR ha inoltre sottolineato che il sistema aggiudicatario garantiva tempi di analisi più rapidi, un elemento considerato particolarmente rilevante in ambito ospedaliero. Anche in questo caso, il ricorso è stato respinto, mentre il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.