Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso di un richiedente protezione internazionale contro il silenzio della Prefettura di Viterbo riguardo alla sua domanda di accesso alle misure di accoglienza. La sentenza, pubblicata il 31 luglio 2026, impone all’amministrazione di pronunciarsi entro trenta giorni e prevede, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
Il ricorrente si era rivolto al Tar lamentando la mancata risposta della Prefettura alla propria istanza di ammissione al sistema di accoglienza per richiedenti asilo. Il collegio della Quarta Sezione ha ritenuto fondato il ricorso, sottolineando che il decreto legislativo n. 142 del 2015 attribuisce all’amministrazione specifici obblighi nell’erogazione delle misure di accoglienza e che la legge n. 241 del 1990 impone la conclusione dei procedimenti amministrativi con un provvedimento espresso entro i termini previsti.
I giudici hanno evidenziato che l’inerzia della Prefettura contrasta con il principio di legalità dell’azione amministrativa e con il principio di buon andamento sancito dall’articolo 97 della Costituzione. Pertanto, il Tar ha dichiarato illegittimo il silenzio dell’amministrazione e ha ordinato alla Prefettura di Viterbo di adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Inoltre, il tribunale ha disposto che, qualora l’amministrazione non dovesse rispettare il termine stabilito, sarà nominato un commissario ad acta per garantire l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge. Questa decisione rappresenta un passo importante per garantire i diritti dei richiedenti asilo e per assicurare che le amministrazioni pubbliche rispettino le normative vigenti.